• la digitalizzazione del ciclo prescrittivo, con l’introduzione della trasmissione delle certificazioni di malattia online e la sostituzione delle prescrizioni cartacee con l’equivalente documento digitale;
  • la realizzazione e diffusione sul territorio di una soluzione federata di Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino, in linea con lo scenario internazionale;
  • l’aumento del tasso di innovazione digitale nelle aziende sanitarie, sia nei processi di organizzazione interna, sia nell’erogazione dei servizi ai cittadini.
CENTRO UNIFICATO DI PRENOTAZIONE (CUP)

Il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) è il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, incaricato di gestire l’intera offerta dei servizi sanitari (SSN, regime convenzionato, intramoenia) presenti sul territorio di riferimento.

La previsione delle Linee guida relative ai sistemi CUP, ha trovato riscontro nel decreto legislativo 153/2009  

 Il decreto ministeriale 8 luglio 2011   ha dato attuazione alla norma definendo fra l’altro nel dettaglio modalità tecniche, misure di sicurezza e responsabilità.

TESSERA SANITARIA (TS)

La Tessera sanitaria (TS), istituita ai sensi dell’art. 50, co. 1, del decreto legge 269/2003  , è uno strumento indispensabile per il monitoraggio della spesa sanitaria e  per la realizzazione di misure sull’appropriatezza delle prescrizioni, di farmacovigilanza e di sorveglianza epidemiologica.

La tessera sanitaria può essere utilizzata per le funzionalità che ne hanno determinato l’emissione:

  • sostituisce il tesserino del codice fiscale;
  • abilita all’accesso delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il territorio nazionale;
  • è la Tessera di assicurazione malattia (Team) che  sostituisce il modello E-111 e garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.
RICETTA DIGITALE, PAGAMENTO ONLINE DELLE PRESTAZIONI, CONSEGNA IN MODALITA’ DIGITALE DEL REFERTO MEDICO

Ricetta digitale – La prescrizione elettronica (ricetta digitale, come definita nel piano e-Gov 2012  ) presuppone il collegamento in rete delle strutture di erogazione dei servizi sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e farmacie pubbliche e private. A tal fine, l’art. 50, co. 5, del decreto legge 269/2003   ha previsto un collegamento telematico tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture di erogazione dei servizi sanitari.

CERTIFICATI DI MALATTIA ONLINE

L’invio online dei certificati di malattia riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad esclusione del personale ad ordinamento pubblicistico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001  : forze armate e di polizia, vigili del fuoco, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale delle carriere prefettizie e diplomatiche, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari. 

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
 I presupposti per l’istituzione del FSE

Nel secondo semestre del 2008, il Ministero della salute ha istituito un Tavolo interistituzionale con la finalità di uniformare su tutto il territorio nazionale i progetti regionali in essere dedicati al Fascicolo sanitario elettronico. Del Tavolo hanno fatto parte rappresentanti del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, oltre ai referenti regionali e ad un rappresentante dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Successivamente, il Tavolo interistituzionale per il FSE ha previsto l’adozione di un regolamento attuativo per la definizione dei dati contenuti nel Fascicolo, per le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nonché per le modalità ed i diversi livelli di accesso. Il Tavolo ha inoltre individuato il modello architetturale dell’infrastruttura tecnologica del

FSE.

Il 10 febbraio 2011 sono state approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni le Linee guida sul fascicolo sanitario elettronico   che hanno individuato gli elementi necessari per una progettazione omogenea del FSE su base nazionale ed europea. 

Dal punto di vista dei contenuti e della documentazione messa a disposizione, il Fascicolo Sanitario Elettronico è costituito da un nucleo minimo di documenti che devono essere resi disponibili dal sistema e da documenti integrativi che permettono di ampliare la sua sfera di utilizzo a supporto dei differenti percorsi attivati, al fine di garantire la continuità assistenziale. In particolare, il nucleo minimo è costituito da:

a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito;

b) referti;

c) verbali di Pronto Soccorso;

d) lettere di dimissione;

e) profilo sanitario sintetico;

f) dossier farmaceutico;

g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

Il D.P.C.M 178/2015   Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico, ha successivamente precisato:

  • i contenuti del FSE e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione;
  • i sistemi di codifica dei dati;
  • le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito;
  • le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte da parte dei soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, delle regioni e delle province autonome nonché del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato;
  • i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Di Remo12

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