Questo Articolo rappresenta un estratto della nuova 2 versione aggiornata ad appena 15 giorni dalla sua pubblicazione con i Giudizi di Parificazione della Corte dei Conti dell’01/12/2022.

Il testo veramente completo e ampio contiene tutti gli estratti delle Istituzioni piu’ competenti e tratta l’armento della Spesa Sanitaria e dell’PNRR, oltre a delle mie considerazioni contenti dei suggerimenti sul tema Sanità.

Il testo affronta la Spesa Sanitaria Nazionale, la Regione Calabria e Sicilia di mio interesse, sarebbe stato troppo ampio per una singola persona l’esaminare tutte le Regioni al fine di realizzare un ottimo lavoro.

Tuttavia mi riservo di esaminare la Lombardia e il Veneto sulla questione PNNR e Case di Comunità mettendo a fuoco “Le Cattedrali nel deserto”, non e’ oro tutto quello che luccica.

In quelle Regioni si sta andando verso una sanità privata che nella prossima Pandemia sarà pagata con un ulteriore tributo di “Morti”.

Rimanete in attesa è vi daro conto.

Tornando sulla Regione Sicilia ecco un estratto di quanto affermato dalla Corte dei Conti nel Giudizio di Parificazione che troverete integralmente nel mio testo:

“Nell’esercizio 2020, quindi, la sanità che rappresenta la principale destinazione della spesa primaria corrente delle regioni, ha registrato un ulteriore aumento che riflette le spese legate all’emergenza sanitaria, pur in presenza di una contrazione del costo delle attività.

“il rischio, sotteso alla straordinarietà delle risorse messe a disposizione del comparto sanitario per affrontare le spese e i costi derivanti dalla pandemia, è quello che le maggiori risorse assegnate possano coprire inefficienze organizzative pregresse dei sistemi sanitari. La numerosità di tali risorse e la loro riconducibilità a svariate ed eterogenee fonti, che spesso si sono rapidamente succedute, con sovrapposizioni e accavallamenti, sono elementi di ulteriore complessità della rendicontazione di esercizio”.

“Il comma 2 ter riguarda le regioni in piano di rientro e prevede l’iscrizione obbligatoria nel bilancio regionale triennale, nell’esercizio di competenza dei tributi, della quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali, destinata obbligatoriamente al finanziamento del SSR. Detta iscrizione comporta l’automatico accertamento e impegno dell’importo nel bilancio regionale e la regione non può disimpegnare tali somme se non a seguito di espressa autorizzazione da parte dei Tavoli di verifica.”

“Si evidenzia, ancora, come fra i capitoli di spesa collegati al finanziamento statale risultano inseriti gli oneri (quota capitale e la quota interessi) del prestito trentennale stipulato dalla Regione Siciliana con il Ministero dell’Economia, a titolo di anticipazione, per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31.12.2005 ai fini del risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 46, per effetto del comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 17 marzo 2016 n.3. che poneva il relativo onere integralmente a carico del Fondo sanitario.”

“La questione è stata definita con sentenza n. 233 del 21 novembre 2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117 Cost., l’art. 6 della L.R. 3 del 17 marzo 2016, con il quale la rata del mutuo era stata posta interamente a carico del fondo sanitario. La Regione ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale che, con sentenza n 184 depositata in data 22 luglio 2022, si è espressa in termini sfavorevoli per l’Ente.Secondo quanto riportato a pag. 5 della relazione al rendiconto 2020, nelle more della definizione del giudizio, in termini prudenziali, “è stato effettuato un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione pari alle quote interessi del mutuo in questione, fatte gravare sulle risorse del fondo sanitario”. In sostanza, la Consulta ha ritenuto illegittimo che la Regione abbia finanziato il mutuo con il Fondo sanitario anziché con i Fondi regionali.”

“all’incertezza sulle disponibilità liquide giacenti nella cassa della GSA, alla mancata separazione tra conto sanità e conto ordinario, quindi all’utilizzo promiscuo delle somme, alla mancata utilizzazione dei fondi COVID, al Contenzioso.”

“In definitiva, il risultato economico analitico della gestione della maggior parte dei fondi finalizzati al finanziamento dell’emergenza COVID-19 risulta sostanzialmente negativo, nonostante la presenza di fondi accantonati nei singoli bilanci e non utilizzati”

Sin da subito, occorre evidenziare che lo stesso iter di distribuzione delle risorse del FSN e FSR per l’esercizio 2020 ha avuto un decorso non agevole, essendo stato interessato da diverse rideterminazioni e rimodulazioni, anche per effetto dell’assegnazione di risorse aggiuntive da destinare all’emergenza epidemiologica.

Ora, se detta operazione ha il fine encomiabile di operare una sorta di perequazione nell’assegnazione delle stesse risorse delle FSR, di converso, essa consente, in concreto, il rischio del mancato rispetto, da parte di ciascun Direttore Generale, dell’equilibrio di bilancio nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento: in altri termini, non permette una chiara individuazione delle cause reali delle costanti perdite economiche registrate.”

Quanto allo stato di approvazione dei bilanci delle aziende del SSR nell’esercizio 2020, questo è stato interessato da un differimento del termine e da una riapprovazione per le rettifiche di contributi operati nel mese di settembre 2021. In sostanza, l’Amministrazione regionale ha chiaramente violato il principio di continuità del bilancio, attraverso la riapertura dei bilanci delle aziende del SSR, approvati entro il termine di legge del 31.12.2020″

“Inoltre, non può ritenersi condivisibile l’approvazione implicita di tutti i bilanci delle aziende con l’adozione dell’atto di Giunta regionale che approva il bilancio consolidato del SSR, la quale tra l’altro interviene a distanza di circa due anni dall’adozione dei singoli bilanci di esercizio delle aziende.”

“Le Sezioni Riunite, analizzando il contenzioso passivo pendente presso la Regione specificamente afferente alla sanità, hanno rilevato diverse criticità, soprattutto con particolare riguardo al contenzioso pendente nei confronti delle gestioni liquidatorie e delle gestioni stralcio relative alle ex UU.SS.LL., nei confronti delle quali l’esposizione debitoria dell’Assessorato regionale della salute risulta significativa.”

“In relazione al finanziamento dell’ARPA, si rendono doverosi adeguati chiarimenti sui criteri di determinazione del finanziamento, come per l’esercizio 2019. In sostanza si rileva l’irregolarità delle somme assegnate all’Agenzia Regionale per l’ambiente, in assenza di negoziazione preventiva, in sede di 66 budget senza obbligo di rendicontazione con riguardo ai fondi destinati ai LEA (vi è spazio per una potenziale violazione dell’art. 117 della Costituzione).”

“Sul Contenzioso rimangono grosse criticità- La Regione conferma, sostanzialmente, l’improprio utilizzo del fondo contenzioso e, comunque, la mancanza di un adeguato accantonamento.”

“In particolare, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che le modifiche intervenute nel tempo ai capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario non sono state correlativamente recepite nell’ambito delle contabilità di Tesoreria.”

“Queste Sezioni Riunite, tuttavia, non condividono le modalità operative prospettate dalla Regione che ritiene di operare partendo sempre dall’assunto di una cassa iniziale pari a zero, escludendo pertanto, tutte le partite contabili anteriori al 2012. Va evidenziato, infatti, che l’importo della cassa effettiva della sanità, da rilevarsi nel bilancio della GSA, pur non essendo stata conformemente rappresentata in bilancio alla data di istituzione della GSA, deve trovare una riconciliazione con i crediti e i debiti esposti nello Stato Patrimoniale della stessa. Si resta, pertanto, in attesa che l’Amministrazione regionale fornisca le informazioni relative a detta riconciliazione tra le partite contabile esposte nel bilancio regionale, in termini finanziari, e le partite contabili esposte nel Bilancio della GSA, in termini economico/patrimoniali.”

“Queste Sezioni Riunite rilevano, infine, le considerevoli criticità emerse relativamente alla gestione del contenzioso in essere, che confermano le criticità già oggetto di osservazioni in sede di giudizio di parificazione dell’esercizio finanziario 2019.”

“In merito agli aspetti quali-quantitativi del contenzioso pendente inerente alla Sanità, sono confermate le criticità circa la relativa quantificazione, nonché l’assenza di informazioni in merito alla percentuale di soccombenza per ciascun giudizio, ai fini di una corretta valutazione dei rischi e di un’adeguata stima del relativo fondo contenzioso.”

“Queste Sezioni Riunite, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria e, da ultimo, in sede di contraddittorio con l’Amministrazione regionale nell’udienza di preparifica, confermano la sostanziale carenza di un’attenta attività di monitoraggio da parte della circa lo stato del contenzioso in essere, venendo a conoscenza dell’ammontare del debito solo al momento della conclusione del giudizio pendente con l’emissione del provvedimento definitivo di condanna.”

Relativamente ai residui attivi, al 31/12/2020 la Regione siciliana risulta creditrice nei confronti dello Stato, relativamente al fondo sanitario indistinto, per complessivi € 1.568.529.959,80, pari ai residui attivi contabilizzati nel capitolo 3415.

Nel prendere atto di quanto comunicato dall’Amministrazione, queste Sezioni Riunite non possono, tuttavia, non rilevare che la contestazione dei crediti di cui sopra costituisce grave criticità nei termini in cui può compromettere gli equilibri di bilancio, riverberandosi in un potenziale futuro peggioramento del disavanzo di cui alla quota disponibile del risultato di amministrazione, rischio che deve, comunque, essere anticipatamente contemplato mediante un apposito accantonamento nel rendiconto in esame. Rimane, pertanto, confermata tale criticità e risulta, improcrastinabile la soluzione della diatriba col MEF.

Fondi Comunitari:

Le criticità, riscontrate dalla Commissione europea in esito alla trasmissione dei tre documenti di chiusura del Programma, riguardano:

− la presenza diffusa di irregolarità riscontrate dai Centri di responsabilità, chiamati ad effettuare le segnalazioni al competente ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

 − il ritardo nell’allineamento dei dati di monitoraggio sul sistema Caronte;  − la presenza di progetti non funzionanti

− la presenza di progetti “a cavallo” con il PO 2000-2006, non ancora conclusi: in particolare, due progetti gestiti dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti comportanti la decertificazione pari a 2 milioni di euro;

− la presenza di un elevato tasso di errore TPER ben superiore alla soglia massima consentita del 2%, con conseguente importante correzione finanziaria (al netto dei ritiri derivanti dalle ulteriori attività svolte dalle autorità del programma dopo la data di chiusura del 31/3/2017).”

Incidono delle forti criticità sulla gestione dei fondi sanitari della Regione Sicilia relativi alla loro assegnazione, il contenzioso e tanto altro che vanno ad incidere sui Cittadini Siciliali.

I cittadini Siciliani devono sapere che a fronte di incrementi massimi di Irpef e Irap hanno servizi sanitari piu’ scarsi, perche’ parte delle risorse vengono spese per il prestito trentennale in atto della Regione Sicilia.

Per corettezza bisogna evidenziare che la Regione Sicilia avanza da tempi bibblici somme che devono essere destinati al territorio Siciliano ma che da anni sono disattesi.

Concludo con link al mio testo che presenta per intero tutti i resoconti delle Istituzioni Italiane Ufficiali, un interessante breviario sul Sistema Sanitario e PNNR:

Di Remo12

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