Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura
di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore e
articolata in quattro direzioni generali.

«1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei
comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del
PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di
atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o
difformità nell’esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,
su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore
interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o
l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via
sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, e degli
interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti»;

Per la Missione 6 interviene su questo punto:

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6
“Salute”, gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di
supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali”, sono resi
disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023,
esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura
massima del finanziamento ammesso all’investimento come da decreto del Ministero della
Salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei
relativi Piani operativi regionali. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni
attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell’importo o del quantitativo massimo
del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previo accordo
con il Ministero della salute.

Di Remo12

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