DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 - Capo II -In materia di salute. Payback dispositivi medici, Esclusività, Violenza sui Sanitari

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche’ in materia di salute e adempimenti fiscali.

 Art. 8 
 
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di  spesa
                       dei dispositivi medici 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
  2. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata  una  quota
del fondo di cui al comma  1,  secondo  gli  importi  indicati  nella
tabella A allegata al presente decreto,  determinati  in  proporzione
agli importi  complessivamente  spettanti  alle  medesime  regioni  e
province autonome per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018,  indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  216  del  15  settembre
2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna  regione
provincia autonoma possono essere utilizzati per  gli  equilibri  dei
servizi sanitari regionali dell'anno 2022. 
  3. Le aziende fornitrici  di  dispositivi  medici,  che  non  hanno
attivato contenzioso o che rinunciano  al  contenzioso  eventualmente
attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma,  entro  il
30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella  determinata  dai
provvedimenti regionali e  provinciali  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei  predetti
provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende  fornitrici  di
dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato,  resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a  loro  carico,
come   determinata   dai   richiamati   provvedimenti   regionali   o
provinciali.  In  caso  di  inadempimento  da  parte  delle   aziende
fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo  periodo
e  dal  secondo  periodo  del  presente  comma,  restano   ferme   le
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del  medesimo  articolo
9-ter, comma 9-bis. 
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi  6  e  8,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  in   merito
all'obbligo di  indicare  nella  fattura  elettronica  riguardante  i
dispositivi medici: 
    a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio; 
    b) il codice di repertorio di cui al decreto del  Ministro  della
salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  17
del 22 gennaio 2010. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per
il tramite degli enti del proprio servizio sanitario,  verificano  la
corretta  compilazione  della  fattura  elettronica   e   mettono   a
disposizione del  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente,  una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma
4 e le attivita' poste in essere per il suo rispetto. 
  6.   Per   esigenze   di   liquidita'   connesse   all'assolvimento
dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel
rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse  finanziarie
disposti a legislazione vigente, le piccole e medie  imprese  possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie  nazionali
e internazionali e ad  altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  suscettibili  di   essere   assistiti,   previa
valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 

Art. 9 
 
                  Iva su payback dispositivi medici 
 
  1. In relazione ai versamenti effettuati dalle  aziende  fornitrici
di dispositivi medici, ai  fini  del  contenimento  della  spesa  per
dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,
considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo
dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano  nel  senso
che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo  9-ter,  commi
8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  ai  fini  del
ripiano dello  sforamento  dei  tetti  della  spesa  per  dispositivi
medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici  possono  portare
in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima,  secondo  le
modalita' indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dall'ammontare  dei  versamenti
effettuati. 
  2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge  nel  momento
in cui sono effettuati  i  versamenti.  Ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  i  costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel  periodo
d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti. 
  3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi del comma  1,  le  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici
emettono un apposito  documento  contabile  da  conservare  ai  sensi
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  nel  quale  sono  indicati  gli  estremi  dei
provvedimenti regionali e provinciali da  cui  deriva  l'obbligo  del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter,
commi 8, 9  e  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 

 Art. 10 
 
Disposizioni  in  materia  di  appalto,  di  reinternalizzazione  dei
  servizi sanitari e di equita' retributiva a parita' di  prestazioni
  lavorative, nonche' di avvio  di  procedure  selettive  comprensive
  della valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta 
 
  1. Le aziende e gli enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN),
per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del  personale
sanitario,  possono  affidare   a   terzi   i   servizi   medici   ed
infermieristici solo in caso di necessita'  e  urgenza,  in  un'unica
occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata
impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, di  assumere
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonche' di
espletare  le  procedure  di  reclutamento  del  personale  medico  e
infermieristico autorizzate. 
  2.  I  servizi  di  cui  al  comma  1   possono   essere   affidati
esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri,  per  un
periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori  economici  che  si
avvalgono di personale medico  ed  infermieristico  in  possesso  dei
requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni  vigenti
per l'accesso a posizioni  equivalenti  all'interno  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale  e  che  dimostrano  il  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  d'orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
  3.  Al  fine  di  favorire  l'economicita'  dei  contratti   e   la
trasparenza delle condizioni di acquisto  e  di  garantire  l'equita'
retributiva a parita' di  prestazioni  lavorative,  con  decreto  del
Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
elaborate linee guida recanti le specifiche  tecniche,  i  prezzi  di
riferimento  e  gli  standard  di  qualita'  dei  servizi  medici  ed
infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2. 
  4. La stazione appaltante,  nella  decisione  a  contrarre,  motiva
espressamente sulla osservanza delle previsioni  e  delle  condizioni
fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento. 
  5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e'
valutata anche ai fini  della  responsabilita'  del  dirigente  della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale. 
  6.  Il  personale  sanitario  che  interrompe  volontariamente   il
rapporto di lavoro dipendente con una  struttura  sanitaria  pubblica
per prestare la  propria  attivita'  presso  un  operatore  economico
privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime  di
esternalizzazione,   non    puo'    chiedere    successivamente    la
ricostituzione del rapporto  di  lavoro  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale. 
  7.  Le  aziende  ed  enti  di  cui  al  comma   1,   al   fine   di
reinternalizzare i  servizi  appaltati,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  fermo  rimanendo   quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il  reclutamento  del
personale   da   impiegare   per   l'assolvimento   delle    funzioni
precedentemente esternalizzate, prevedendo la  valorizzazione,  anche
attraverso una riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni  sanitarie  e
socio-sanitarie   corrispondenti   nelle   attivita'   dei    servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per  almeno
sei  mesi  di  servizio.  Non  possono  partecipare  alle   procedure
selettive coloro che in precedenza, in costanza  di  un  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato con  il  SSN,  si  siano  dimessi  dalle
dipendenze dello stesso. 

Incremento  della  tariffa  oraria  delle  prestazioni  aggiuntive  e
  anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza 
 
  1. Per l'anno 2023 le aziende e gli  enti  del  Servizio  Sanitario
Nazionale SSN, per  affrontare  la  carenza  di  personale  medico  e
infermieristico presso i servizi di emergenza -  urgenza  ospedalieri
del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre  l'utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale  medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo  115,  comma  2,  del
CCNL dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019, per le quali la  tariffa
oraria fissata dall'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL,  in
deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata  fino  a  100  euro
lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione, nonche' per il personale infermieristico,  alle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),
del CCNL - triennio 2019-2021  relativo  al  personale  del  comparto
sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino  a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella  B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni  di  euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni  di  euro  per  il
personale  infermieristico  per  l'anno  2023.   Restano   ferme   le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive,  con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 
  2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le  regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente. 
  3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e dopo le parole «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal
1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi
di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica  e  70  milioni  di
euro per il personale del comparto sanita' e». 
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si  provvede  a
valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno   sanitario
nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  che  a  tal  fine   e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023. 
  5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 

  Art. 12 
 
      Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  valorizzare
l'esperienza professionale acquisita, il personale medico,  che  alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, con contratti di convenzione o altre  forme  di  lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto  un  documentato  numero  di  ore  di
attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio  del  personale
medico del SSN a  tempo  pieno,  anche  non  continuative,  presso  i
predetti servizi, e' ammesso a partecipare ai concorsi per  l'accesso
alla  dirigenza  medica  del  SSN  nella  disciplina  di  Medicina  e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorche' non  in  possesso  di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi  del
presente comma e' certificato,  su  istanza  dell'interessato,  dalla
struttura presso la quale  e'  stato  svolto,  entro  30  giorni  dal
ricevimento della domanda. 
  2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,  in  deroga  alle
incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  368  ed  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  fermo
rimanendo  quanto   previsto   dall'articolo   11,   comma   1,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  25  giugno  2019,  n.  60,  i  medici   in   formazione
specialistica  regolarmente  iscritti  al  relativo  corso  di  studi
possono assumere, su  base  volontaria  e  al  di  fuori  dall'orario
dedicato alla formazione, incarichi  libero-professionali,  anche  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  presso  i  servizi   di
emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario  nazionale,  per
un massimo di 8 ore settimanali. 
  3. L'attivita' libero-professionale  che  i  medici  in  formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e'  coerente  con
l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto  dallo  specializzando.  Per  tali  attivita'  e'
corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista
per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi  di
tutti  gli  oneri  fiscali,  previdenziali  e  di  ogni  altro  onere
eventualmente previsto a  carico  dell'azienda  o  dell'ente  che  ha
conferito l'incarico. 
  4.  L'attivita'  svolta  ai  sensi  del  comma  3   e'   valutabile
nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  costituisce
requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  5.  Fino  al  31  dicembre  2025   il   personale,   dipendente   e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza  degli  enti
del Servizio sanitario nazionale in possesso  dei  requisiti  per  il
pensionamento  anticipato  previsti  dall'ordinamento  vigente,  puo'
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da  impegno  orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga  ai  contingenti
previsti dalle  disposizioni  vigenti,  fino  al  raggiungimento  del
limite di eta' previsto  dall'ordinamento  vigente,  fermi  rimanendo
l'autorizzazione  degli  enti  del   Servizio   sanitario   nazionale
competenti  e  il  riconoscimento   del   trattamento   pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 
  6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al personale sanitario  per  cui  il  primo  accredito
contributivo  decorre  successivamente  al  1°   gennaio   1996,   e'
riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e  alla
pensione  anticipata,  l'incremento  dell'eta'   anagrafica   a   cui
applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per  ogni
anno di attivita' effettivamente svolta nei  servizi  di  urgenza  ed
emergenza presso  le  Aziende  e  gli  Enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi.  La  disposizione
di cui al primo periodo si applica  esclusivamente  ai  pensionamenti
decorrenti dalla data di cui al medesimo primo  periodo  fino  al  30
giugno 2032. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in  60.000  euro  per
l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024,  400.000  euro  per  il  2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000  euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il  2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro  annui  a  decorrere  dal
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 

 Art. 13 
 
Misure  per  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie   di   cui
         all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 
 
  1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21  settembre  2021,  n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,  n.
165, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fino al  31  dicembre
2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui  all'articolo
1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale  del
comparto  sanita',  al  di  fuori  dell'orario  di  servizio  non  si
applicano le incompatibilita' di cui all' articolo 4, comma 7,  della
legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  e  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua
annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi
di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».

Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, 
                   legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
  1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo le parole "fino al  31  dicembre  2025"  sono
soppresse; 
    b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contratto non
puo'  avere  durata  superiore  alla  durata  residua  del  corso  di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6,  primo
periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  e  puo'
essere prorogato fino  al  conseguimento  del  titolo  di  formazione
specialistica.". 

 Art. 15 
 
Disposizioni  in  materia  di  esercizio  temporaneo   di   attivita'
  lavorativa   in   deroga   al   riconoscimento   delle   qualifiche
  professionali sanitarie conseguite all'estero. 
 
  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale  sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino  al
31 dicembre 2025 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e  50
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  a  coloro  che   intendono
esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie  pubbliche  o
private  o  private  accreditate,   una   professione   sanitaria   o
l'attivita' prevista per gli operatori di interesse sanitario di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base
ad una qualifica professionale conseguita all'estero. 
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge  con
intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e'  definita  la  disciplina  per   l'esercizio   temporaneo
dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1. 
  3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque  non
oltre sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge
del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge,  con  modificazioni,
dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  126  e  all'articolo  13  del
decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,  convertito  in  legge,   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27
e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998,  n.  286,  si  applicano  altresi'  al   personale   medico   e
infermieristico assunto  ai  sensi  del  comma  1,  presso  strutture
sanitarie o socio sanitarie, pubbliche  o  private,  sulla  base  del
riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,  entrambi  anche  di
durata superiore a tre mesi e rinnovabili. 
  5.  E'  abrogato  l'articolo  4-ter,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. 

 Art. 16 
 
Disposizioni in materia di contrasto agli  episodi  di  violenza  nei
                  confronti del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Nell'ipotesi  di
lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria  o
socio-sanitaria  nell'esercizio  o  a  causa  delle  funzioni  o  del
servizio, nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita',  si  applica
la reclusione da due a cinque anni.  In  caso  di  lesioni  personali
gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.».

Di Remo12

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