Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche’ in materia di salute e adempimenti fiscali.
Art. 8
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa
dei dispositivi medici
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata una quota
del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella
tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione
agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e
province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione
provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei
servizi sanitari regionali dell'anno 2022.
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno
attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente
attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il
30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai
provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter,
comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti
provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di
dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico,
come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o
provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende
fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo
e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo
9-ter, comma 9-bis.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito
all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i
dispositivi medici:
a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della
salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2010.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per
il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la
corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a
disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma
4 e le attivita' poste in essere per il suo rispetto.
6. Per esigenze di liquidita' connesse all'assolvimento
dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel
rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie
disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa
valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Art. 9
Iva su payback dispositivi medici
1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici
di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per
dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale,
considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo
dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso
che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi
8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del
ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi
medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare
in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le
modalita' indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti
effettuati.
2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento
in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo
d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici
emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei
provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter,
commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Art. 10
Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei
servizi sanitari e di equita' retributiva a parita' di prestazioni
lavorative, nonche' di avvio di procedure selettive comprensive
della valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta
1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale
sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed
infermieristici solo in caso di necessita' e urgenza, in un'unica
occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata
impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, di assumere
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonche' di
espletare le procedure di reclutamento del personale medico e
infermieristico autorizzate.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati
esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un
periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si
avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei
requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni vigenti
per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle
disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al fine di favorire l'economicita' dei contratti e la
trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equita'
retributiva a parita' di prestazioni lavorative, con decreto del
Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di
riferimento e gli standard di qualita' dei servizi medici ed
infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva
espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni
fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.
5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e'
valutata anche ai fini della responsabilita' del dirigente della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il
rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica
per prestare la propria attivita' presso un operatore economico
privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di
esternalizzazione, non puo' chiedere successivamente la
ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario
Nazionale.
7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di
reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del
personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni
precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche
attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e
socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno
sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure
selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle
dipendenze dello stesso.
Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e
anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza
1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e
infermieristico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri
del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del
CCNL dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa
oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in
deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata fino a 100 euro
lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nonche' per il personale infermieristico, alle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d),
del CCNL - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto
sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il
personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e dopo le parole «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal
1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi
di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di
euro per il personale del comparto sanita' e».
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a
valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato che a tal fine e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Art. 12
Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare
l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di
attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale
medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i
predetti servizi, e' ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso
alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorche' non in possesso di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del
presente comma e' certificato, su istanza dell'interessato, dalla
struttura presso la quale e' stato svolto, entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle
incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione
specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi
possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario
dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di
emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per
un massimo di 8 ore settimanali.
3. L'attivita' libero-professionale che i medici in formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e' coerente con
l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attivita' e'
corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista
per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di
tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere
eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha
conferito l'incarico.
4. L'attivita' svolta ai sensi del comma 3 e' valutabile
nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce
requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti
del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il
pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, puo'
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti
previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del
limite di eta' previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo
l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale
competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, e'
riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla
pensione anticipata, l'incremento dell'eta' anagrafica a cui
applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni
anno di attivita' effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed
emergenza presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario
nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione
di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti
decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30
giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per
l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Art. 13
Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.
165, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre
2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo
1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del
comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio non si
applicano le incompatibilita' di cui all' articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua
annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi
di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».
Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis,
legge 30 dicembre 2018, n. 145
1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono
soppresse;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contratto non
puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo
periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo'
essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione
specialistica.".
Art. 15
Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attivita'
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie conseguite all'estero.
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al
31 dicembre 2025 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono
esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o
private o private accreditate, una professione sanitaria o
l'attivita' prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base
ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con
intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e' definita la disciplina per l'esercizio temporaneo
dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non
oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si
applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge
del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27
e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applicano altresi' al personale medico e
infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture
sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del
riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di
durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
5. E' abrogato l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 16
Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei
confronti del personale sanitario
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi di
lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica
la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali
gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.».
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