In considerazione della stretta integrazione fra il PNR e l’implementazione del PNRR, nel presente paragrafo si offre una valutazione aggiornata delle stime dell’impatto macroeconomico complessivo delle misure di spesa del PNRR, che tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulle spese effettuate nel triennio 2020-2022 e di ipotesi di natura tecnica in merito alla ripartizione delle spese sui


II. SCENARIO MACROECONOMICO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 11


rimanenti anni, nelle more della ridefinizione del Piano in corso.

Tale valutazione è effettuata nell’ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti del Piano così come attualmente previsti;

La valutazione è stata effettuata con riferimento agli effetti strutturali di lungo periodo delle riforme.

Per motivi prudenziali, considerati anche i margini di discrezionalità insiti nell’esercizio di valutazione, e poiché si tratta di riforme i cui effetti sono attesi realizzarsi pienamente in un orizzonte di mediolungo periodo, i quadri macroeconomici a legislazione vigente e programmatico del Programma di Stabilità (PdS) non tengono conto di tali stime di impatto strutturale.

Queste sono invece considerate in uno scenario apposito di Debt Sustainability Analysis3 , dove si mostra come una dinamica favorevole del rapporto Debito/PIL sia conseguibile tramite la piena realizzazione del programma di riforma, al di là del pur necessario consolidamento fiscale.

La valutazione dell’impatto macroeconomico del PNRR è stata effettuata considerando solo le risorse che finanziano progetti aggiuntivi , non tenendo conto delle misure contenute nel Piano che si sarebbero comunque realizzate anche senza l’introduzione del PNRR.

Si tratta di prestiti e sovvenzioni RRF (124,5 miliardi), fondi REACT-EU (13,9 miliardi), le risorse anticipate del Fondo Sviluppo e Coesione (15,6 miliardi) e quelle stanziate attraverso il Fondo complementare (30,6 miliardi), per un totale di circa 184,7 miliardi. Come già detto, la valutazione di impatto è effettuata nell’ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti del Piano così come attualmente previsti.

La programmazione 2021-2027 della politica di coesione e il PNRR:
l’impostazione dell’Accordo di Partenariato Il 15 luglio 2022, con la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787, è stato approvato l’Accordo di Partenariato dell’Italia, a seguito della prima
notifica che ha dato avvio al negoziato formale con la Commissione europea,avvenuta il 17 gennaio 2022. La definizione dell’Accordo e il suo percorso di preparazione e confronto partenariale, avviato nel 2019, riflettono in realtà le esigenze di un contesto socioeconomico non più attuale, e anzi mutato radicalmente a seguito del conflitto in Ucraina e del conseguente nuovo scenario internazionale, da cui derivano le recenti criticità rispetto all’aumento dei costi energetici e all’approvvigionamento delle materie prime.
La numerosità dei programmi regionali e nazionali dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 conferma l’approccio che il Paese aveva già adottato nei precedenti cicli di programmazione. Si tratta di complessivamente 10 programmi nazionali e 38 programmi regionali a valere sui fondi FESR, FSE Plus e sul Fondo per una transizione giusta. Nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione territoriale europea, l’Italia
aderisce, inoltre, a 19 programmi, di cui 10 con Autorità di gestione italiana.
L’Accordo di Partenariato presenta quindi un’elevata frammentazione dei programmi e degli interventi che, in linea con il già evidenziato disallineamento rispetto all’attuale congiuntura economica, richiede una forte azione nazionale di coordinamento strategico e di indirizzo dell’attuazione ad ogni livello di governo, onde evitare il perpetuarsi delle criticità già riscontrate nei precedenti cicli di programmazione, sotto il profilo della qualità degli interventi programmati e dell’effettiva efficacia delle politiche di coesione rispetto alle loro finalità istituzionali.
Per apprezzare tale necessità, si consideri che l’Accordo di Partenariato indica gli indirizzi strategici e le modalità di impiego del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus), del Fondo per una transizione giusta (JTF), nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, e del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA).
Sono previsti interventi nell’ambito dei 5 Obiettivi Strategici (OS) indicati dal Regolamento di disposizioni comuni sui fondi a gestione concorrente (Reg. UE 1060/2021): OS1: “Un’Europa più intelligente”; OS2: “Un’Europa più verde”; OS3:“Un’Europa più connessa”; OS4: “Un’Europa più sociale”; OS5: “Un’Europa più vicina ai cittadini”.
Inoltre, le risorse della programmazione 2021-2027, indirizzate attraverso l’Accordo di Partenariato e i programmi sono pari a 74 miliardi incluso il cofinanziamento nazionale, di cui 42,2 miliardi di risorse UE (FESR, FSE Plus, JTF).
A tale quota si aggiungono i fondi destinati ai programmi dell’Obiettivo Cooperazione territoriale europea (1,2 miliardi di euro comprensivi del cofinanziamento nazionale).
Rispetto ai passati cicli di programmazione, le scelte strategiche e i contenuti operativi della programmazione 2021-2027 devono tener conto dell’esigenza di integrazione con altre politiche di sviluppo e riforma, e segnatamente con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Considerato l’eccezionale ammontare di fondi aggiuntivi messi a disposizione dell’Italia per la politica di coesione 2021-2027 e per l’attuazione del PNRR e il comune obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’art. 174 del TFUE dei due strumenti d’intervento, è necessario che i relativi investimenti siano programmati ed attuati in modo tale che si integrino a vicenda anziché sovrapporsi.
Le 6 Missioni individuate dal PNRR dell’Italia intervengono su priorità di investimento comuni ai 5 Obiettivi Strategici della politica di coesione 2021-2027.
Per entrambi gli strumenti d’intervento sono sfide cruciali quelle dell’innovazione, della digitalizzazione e della transizione verde dell’economia. Un efficace coordinamento è necessario anche per gli investimenti nell’ambito delle infrastrutture di trasporto e, tra gli altri, per gli interventi in materia di occupazione, inclusione sociale e salute.
L’Accordo di Partenariato ha indicato la necessità di coordinamento e sinergia con il PNRR e ha delineato primi indirizzi per lo sviluppo di complementarità per gli ambiti comuni, dando conto altresì, di alcuni meccanismi di coordinamento.
Tuttavia, anche considerato il disallineamento temporale che ha caratterizzato la definizione dei rispettivi quadri programmatori, l’integrazione tra politica di coesione e PNRR richiede un ulteriore e sostanziale rafforzamento man mano che il quadro di programmazione e attuazione dei due strumenti andrà consolidandosi, dovendosi prevedere un sistema di governance nazionale dell’Accordo particolarmente rigoroso e stringente, che permetta la sinergia e la complementarietà tra le due programmazioni.
Come sottolineato da una recente analisi comparativa della Corte dei Conti europea133, la concomitante attuazione del PNRR, con scadenza al 2026, e degli investimenti della politica di coesione 2021-2027, che invece si estendono su un orizzonte attuativo più ampio, consente un margine di flessibilità nell’impiego delle risorse disponibili nei due ambiti.

L’integrazione tra PNRR e fondi di coesione nell’iniziativa REPowerEU Il tema dell’integrazione dei due strumenti d’intervento risponde anche alla necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione nell’attuazione degliinvestimenti previsti. In tale prospettiva, il Governo è impegnato, in stretto
coordinamento con gli attori istituzionali coinvolti, a far emergere i possibili collegamenti tra gli interventi finanziati nell’ambito della politica di coesione e del PNRR, evitando sovrapposizioni e tenendo conto delle differenti tempistiche di rendicontazione, nel pieno rispetto della visione strategica alla base della politica di coesione.
Una prima evidenza in questa prospettiva è emersa con il Regolamento REPowerUE 2023/435, entrato in vigore il 1° marzo 2023. Come si è detto, il Piano REPowerEU rappresenta la risposta dell’Unione europea per fronteggiare gli incrementi dei prezzi delle materie prime sul mercato globale causati dalla guerra
in Ucraina e incentivare il contenimento dei consumi di energia. Nello specifico, il Piano prevede azioni mirate e coordinate per diversificare le fonti di approvvigionamento, assicurare una maggiore sicurezza energetica all’UE, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e promuovere la transizione energetica attraverso investimenti in tecnologie e competenze funzionali alla transizione verde. Da segnalare che le risorse complessivamente previste in favore degli Stati membri ammontano a 20 miliardi, sotto forma di contributi a fondo perduto aggiuntivi e a 225 miliardi sotto forma di prestiti già disponibili attraverso
il Dispositivo di ripresa e resilienza. La quota di risorse a fondo perduto che potranno essere destinate all’Italia ammonta a 2,76 miliardi (derivanti dal trasferimento delle risorse ETS). A tali risorse potrebbero aggiungersi le somme a titolo di prestito non ancora utilizzate dagli altri Paesi a valere sul PNRR, nonché le eventuali risorse che si renderanno disponibili all’esito della revisione del PNRR.


Il Regolamento attua concretamente il principio dell’integrazione e della sinergia tra il PNRR e le politiche di coesione nel dare agli Stati membri la possibilità di allineare il nuovo capitolo REPowerEU del PNRR con i programmi della politica di coesione 2021-2027. I Paesi membri, su base volontaria, potranno infatti destinare per le finalità del Piano fino ad un massimo del 7,5 per cento delle risorse di coesione assegnate all’Italia.
Il Regolamento consente di utilizzare anche le risorse della programmazione 2014-2020 della politica di coesione – unitamente ad un uso flessibile del FESR e del FSE (cd. “Iniziativa SAFE”) – per finanziare misure eccezionali per supportare le PMI colpite dall’aumento del prezzo dell’energia e sostenere le famiglie bisognose nell’affrontare le spese energetiche.


In aggiunta, nell’ambito della stessa iniziativa, come previsto dal Regolamento stesso, il Governo intende utilizzare anche parte delle risorse delle politiche di coesione 2021-2027, già destinate a obiettivi assimilabili a quelli del REPowerEU.
A tale proposito, facendo seguito all’incontro del RRF Expert Group del 12 gennaio 2023, in data 6 febbraio 2023 è stata avviata in Italia la consultazione dei principali stakeholder per presentare alla Commissione europea la proposta di PNRR integrato con il capitolo dedicato, un primo passo per avviare il necessario allineamento dei quadri programmatori. In conformità alle linee di intervento indicate nel Regolamento e a quanto disposto dalla Comunicazione 2023/C80/01, il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA – SEZ. III PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 92 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
capitolo REPowerEU, che sarà predisposto dal Governo e oggetto di esame in sede parlamentare ai fini del suo inserimento nel PNRR, potrà articolarsi su tre assi principali:

  • contrasto alla povertà energetica, sia attraverso aiuti alle famiglie vulnerabili
    sia investimenti per la riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale
    pubblica;
  • sostegno agli investimenti produttivi nelle filiere verdi, per la produzione di
    energie rinnovabili, nonché per il miglioramento della prestazione energetica
    e la decarbonizzazione dei processi produttivi, anche in considerazione delle
    regole sugli aiuti di stato introdotte dal nuovo quadro temporaneo della
    Commissione;
  • investimenti per il miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di incrementare la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento, affrontando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e distribuzione dell’energia.
    Gli interventi di investimento e di riforma dovranno essere conformi con il rispetto del principio del “non arrecare un danno significativo dal punto di vista ambientale” con deroghe specifiche per le infrastrutture energetiche necessarie ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti ed essere operativi entro il 30 dicembre 2026.
    La riforma della governance e il rafforzamento della capacità
    amministrativa
    L’esigenza di rafforzare l’efficacia della politica di coesione e la sinergia con il PNRR è, peraltro, anche alla base della riforma della governance definita dal decreto-legge n.13 del 24 febbraio 2023, che ha l’obiettivo di definire una nuova governance per l’attuazione del PNRR e delle politiche di coesione, in linea con l’individuazione di una Autorità politica unica attraverso cui esprimere, con una visione di sistema, le scelte operate su entrambi gli strumenti di intervento.
    Con particolare riferimento alla politica di coesione, l’art. 50 del predetto decreto-legge disegna un nuovo sistema di governance, diretto a rafforzare l’azione di impulso, coordinamento, governo strategico e attuativo dei fondi. Nello specifico, l’articolo citato individua nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura centrale di coordinamento, atta a garantire l’azione di presidio a livello centrale sulla programmazione e
    attuazione della politica di coesione e il coordinamento con il PNRR.
    Inoltre, sempre nella logica volta ad evitare sovrapposizioni e scongiurare il rischio di doppio finanziamento, la medesima disposizione normativa promuove l’estensione del sistema di monitoraggio REGIS, operativo per la gestione e ilmonitoraggio del PNRR, per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle politiche di coesione 2021-2027.
    Alla riforma della governance delle politiche di coesione, si affianca, inoltre, un’azione diretta al rafforzamento della capacità amministrativa. L’esperienza della programmazione 2014-2020, così come le analisi realizzate dalla Commissione europea nell’ambito del Semestre europeo (Country Report 2019, 2020),

  • V. FONDI EUROPEI
    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 93
    individuano nella debolezza della capacità amministrativa una delle principali sfide per il Paese in particolare per quanto riguarda gli investimenti, l’attuazione delle norme in materia di appalti pubblici e l’assorbimento dei Fondi UE.
    Sfida tanto più complessa quanto più ampia e diversificata è divenuta l’offerta di risorse per le politiche di sviluppo per i prossimi anni, che comprendono quelle della politica di coesione 2014-2020, dell’Iniziativa REACT-EU e del ciclo 2021-2027, le dotazioni PNRR e, non ultime, quelle del Fondo sviluppo e coesione.
    Il miglioramento dell’efficacia attuativa delle politiche di coesione è, infatti, al centro del disegno strategico del programma nazionale “Capacità per la coesione” 2021-2027. Il programma prevede la messa in campo di un’azione sistemica sul complesso degli attori delle politiche di coesione, con il ricorso a molteplici strumenti e leve per il cambiamento.
    Complementarità e coerenza tra la programmazione 2021-2027 della politica di coesione e il Programma Nazionale di Riforma In linea con la priorità del Programma Nazionale di Riforma relativa al sostegno alla ricerca ed innovazione, gli interventi programmati nell’ambito dell’Obiettiv o
    Strategico “Un’Europa più intelligente” mirano ad incidere sulle determinanti della competitività del sistema produttivo – la propensione alla ricerca industriale, la digitalizzazione, le competenze – e, per effetto di questi fattori, su produttività e capacità di innovare delle imprese.
    Alle priorità del PNR di sostegno alla transizione ecologica e della mobilità sostenibile è, invece, collegato l’Obiettivo Strategico “Un’Europa più verde” della politica di coesione che, in coerenza con il Green Deal per l’Unione europea e in sinergia con il PNRR, prevede interventi per l’efficientamento energetico di edifici residenziali e di pubblica utilità e degli impianti produttivi, per lo sviluppo delle
    fonti rinnovabili e l’efficientamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia. In questo ambito sono ricompresi anche gli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici e di promozione della biodiversità, quelli di contrasto ai rischi naturali, incluso il contrasto al dissesto idrogeologico, gli investimenti suiservizi idrici, per l’aumento degli standard di fornitura del servizio, e sulle infrastrutture, per favorire la transizione verso l’economia circolare, oltre che gli interventi di rafforzamento della mobilità urbana in chiave di sostenibilità.
    Con l’Obiettivo Strategico 3 “Un’Europa più connessa” si intende intervenire in quei territori in cui la scarsa qualità del sistema di trasporto incide maggiormente sulle disparità economiche e di qualità della vita, attraverso interventi di sostegno alla multi-modalità sulle dorsali ferroviarie e sulle connessioni di “ultimo miglio” dei nodi portuali, logistici e degli aeroporti di livello regionale, in connessione con gli interventi del PNRR, e attraverso il miglioramento della mobilità di area vasta e
    delle infrastrutture stradali verso e entro le aree interne.
    In linea con il Piano di Azione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e le priorità indicate dal Programma Nazionale di Riforma, l’Obiettivo Strategico 4 “Un’Europa più sociale e inclusiva”, mira a rafforzare e innovare l’azione delle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e formazione, della cultura, dell’inclusione sociale e lotta alla povertà e della parità di genere. Tra le priorità più rilevanti dell’azione della politica di coesione, vi è l’aumento dell’occupazione e dell’occupabilità di giovani
    DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA – SEZ. III PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA
    94 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
    e donne, anche attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi del lavoro e la formazione permanente e continua. Gli interventi previsti mirano anche a rafforzare il sistema di protezione e inclusione sociale e sanitaria, per renderlo adeguato e accessibile in ogni territorio e per tutti i cittadini.
    Anche in materia di turismo e cultura, la politica di coesione individua interventi principalmente rivolti alla prevenzione e gestione dei rischi naturali nei luoghi della cultura e al miglioramento dell’efficienza energetica.
    È, inoltre, prevista la destinazione di risorse specifiche alla definizione di strategie territoriali (principalmente aree urbane e aree interne) nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”, in un’ottica di rigenerazione dei luoghi, rafforzamento della qualità dei servizi, creazione e rivitalizzazione delle attività economiche.
    Come segnalato precedentemente, trasversale a tutti gli ambiti di intervento della politica di coesione è l’azione di rafforzamento della capacità amministrativa degli attori istituzionali coinvolti nella programmazione e gestione degli investimenti cofinanziati, con una particolare attenzione agli enti locali responsabili della realizzazione di rilevanti investimenti da attivare sui territori. Si tratta di
    interventi che vanno ad integrare l’ampio ventaglio di riforme ed azioni previste dal Programma Nazionale di Riforma per una pubblica amministrazione più moderna, competente ed efficiente.

VI.1 IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELLA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL PNRR
Ruolo degli enti territoriali e delle parti sociali Nel Review report on the implementation of the Recovery and Resilience Facility adottato nel luglio 2022, la Commissione europea ha sottolineato che il successo del dispositivo per la ripresa e la resilienza dipende anche dallo stretto coinvolgimento delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, degli enti locali e regionali, delle ONG e delle altre parti nteressate che hanno contribuito all’elaborazione dei piani e stanno ora svolgendo un ruolo chiave nella
loro attuazione. L’importanza del coinvolgimento degli stakeholders nel PNRR e nella formulazione del Capitolo REPowerEU è stata ribadita dalla Commissione europea anche nella recente Comunicazione al Parlamento e al Consiglio “Recovery and Resilience Facility: Two years on a unique instrument at the heart of the EU’s green and digital transformation”, pubblicata lo scorso febbraio in occasione dei
due anni dall’adozione della RRF.
Per il PNRR italiano, il coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e degli enti territoriali è garantito da una serie di strutture concepite in armonia con i principi di sussidiarietà, proporzionalità, partenariato, partecipazione e coerenza delle politiche, così come enunciati nella “Carta della Governance Multilivello in Europa”
A settembre scorso, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale ha depositato la prima relazione sulle attività svolte dal suo insediamento facendo riferimento alle proposte relative all’attuazione del PNRR emerse nel corso delle varie riunioni.
Dall’approvazione del PNRR e fino al 2026, sarà operativo anche il Nucleo PNRR Stato-Regioni135 che intende garantire il coordinamento dei rapporti tra le Amministrazioni statali titolari di iniziative ell’ambito del Piano e gli enti territoriali. Il Nucleo cura l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le
Regioni, le Province Autonome e gli enti locali; supporta gli enti locali nella elaborazione dei progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma (progetto bandiera) e presta assistenza agli enti 134 Adottata dal Comitato europeo delle Regioni nel 2014.
135 Art. 33 del DL 152/2021.
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA – SEZ. III PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 96 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni e ai comuni insulari e delle zone montane.
A novembre 2021 è partita inoltre l’iniziativa ‘Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’, un ciclo di incontri promossi dalla Presidenza del Consiglio, per comunicare a cittadini, imprese e Amministrazioni territoriali i contenuti e le opportunità del PNRR. Si tratta di seminari e incontri in tutto il territorio italiano che vedranno, per tutta la durata del Piano, la partecipazione di rappresentanti del Governo e di esperti e tecnici coinvolti nell’attuazione del PNRR.
Per quanto riguarda le Amministrazioni territoriali, il loro coinvolgimento nell’implementazione del PNRR avviene a diversi livelli: esse sono infatti direttamente coinvolte nell’attuazione del Piano non solo in quanto titolari e attuatori diretti di specifici progetti, ma anche perché è al loro territorio che sono
destinati alcuni investimenti gestiti a livello centrale oltre al fatto che in molti casi sono chiamate a concorrere alla realizzazione di iniziative finanziate dall’Amministrazione centrale. Si stima infatti che circa il 38 per cento delle risorse complessive del Piano siano affidate a Regioni, Province, Comuni, Città
metropolitane o altre amministrazioni locali, mentre se si guarda alle risorse che sono state assegnate finora, poco più del 50 per cento è di competenza delle amministrazioni locali, di cui la metà dei Comuni.
Nella citata Comunicazione “Recovery and Resilience Facility: Two years on a unique instrument at the heart of the EU’s green and digital transformation”, la Commissione ha sottolineato anche il ruolo strategico degli eventi annuali sul PNRR, incontri co-organizzati da Commissione e Stati membri per fare il punto sull’attuazione e sulle prospettive del Piano e per favorire il confronto tra le Amministrazioni centrali, i rappresentanti dei territori e gli stakeholders coinvolti.
Per l’Italia, l’evento annuale si è tenuto a dicembre scorso e si è concentrato sul ruolo della transizione verde e inclusiva come strumento per affrontare la crisi energetica e sulla capacità amministrativa necessaria per un’attuazione efficace delle misure del Piano.
Ruolo del Parlamento Il Parlamento ha svolto un ruolo attivo sia nel percorso che ha portato all’adozione del PNRR, sia nella fase di implementazione del Piano. Questo ruolo si sostanzia nella presentazione alle Camere da parte del Governo di due relazioni semestrali sullo stato di attuazione. oltre che in una serie di obblighi nei confronti delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali il Governo è tenuto a fornire
le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull’attuazione del PNRR e del Piano complementare e su tutti i documenti inviati alle istituzioni europee in attuazione del PNRR. L’attenzione delle Commissioni parlamentari si è concentrata, in particolare, sul rispetto delle priorità trasversali del Piano quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani.
In base a quanto previsto dalla legge europea 2019-2020, le Commissioni parlamentari competenti possono svolgere anche audizioni dei soggetti attuatori delle misure e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR. Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale, il Parlamento può
VI. PROCESSI ISTITUZIONALI E COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 97
adottare atti di indirizzo al Governo per evidenziare eventuali criticità. Anche la Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sulla sua attività di controllo sull’utilizzo delle risorse del PNRR da parte del Governo e degli entiterritoriali. L’ultima Relazione136 è stata presentata il 28 marzo scorso e ha
riguardato tutte le iniziative già avviate e gli investimenti realizzati attraverso il fPiano complementare.

Di Remo12

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