Articolo 1
(Disposizioni in materia di enti territoriali)
- In considerazione delle attività in corso ai sensi dell’articolo 16-septies, comma 2,
lettere b), c), f) e g), del decretolegge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti le procedure di
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il monitoraggio e gestione del contezioso,
le procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, gli enti del servizio
sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da
quelle depositate al Nuovo Sistema Informativo Sanitario oltre che dalle risultanze
della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il
bilancio d’esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi,
ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l’anno 2021, non si
sono avvalse di quanto previsto dall’articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, in quanto non soddisfatti i criteri previsti dalla citata normativa,
possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell’ambito
delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del
SSN, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate
regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai
sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al
fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di
eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione
dell’andamento dell’emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo
specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte
delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all’attività
assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del budget assegnato
nell’ambito degli accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021. Resta fermo che, in
caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non
si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all’effettiva produzione
nell’ambito del budget massimo assegnato per l’anno 2021. - In deroga all’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modifiche, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo
pro-capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto,
superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto
delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo,
in quote costanti nei dieci (o nove) esercizi successivi, a decorrere dal 2023,
contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di
cui al presente comma contiene l’impegno formale di evitare la formazione di ogni
ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a
una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione e ai bilanci
e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione
di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al
presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta
regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del
piano di rientro.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.