Petizione n. 0584/2019, presentata da Remo Pulcini, cittadino italiano, sulla distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membriPetizione n. 0584/2019, presentata da Remo Pulcini, cittadino italiano, sulla distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membri

1.       Sintesi della petizione

Partendo dall’osservazione che il regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013) è la causa dell’ineguale distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, cosa che è confermata dall’arrivo frequente di ondate migratorie sulle coste italiane, greche e spagnole, il firmatario chiede una sospensione del sistema di Dublino per l’Italia (come avvenuto per la Grecia) e l’abrogazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e la sua sostituzione con disposizioni più giuste e più eque, che offrano un sostegno e una protezione efficaci ai richiedenti asilo (che spesso desiderano ricongiungersi con migranti che vivono nei paesi del Nord Europa).

2.       Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3.       Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2020

La Commissione osserva innanzitutto che dal 2015 l’UE, insieme agli Stati membri, ha fornito un sostegno sostanziale agli Stati membri più esposti all’arrivo di migranti, che successivamente richiedono protezione internazionale, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare la pressione migratoria e garantire il funzionamento del loro sistema di asilo. Tale sostegno comprende l’assistenza finanziaria, nonché l’assistenza tecnica e le competenze dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). In particolare, con il sostegno dell’EASO, la capacità del sistema di accoglienza italiano è stata notevolmente aumentata fino a superare i 200 000 posti e la qualità è migliorata. Nel settembre 2015 il Consiglio ha adottato due decisioni di ricollocazione che istituiscono misure provvisorie a beneficio dell’Italia e della Grecia[1], che hanno portato alla ricollocazione di 12 713 richiedenti protezione internazionale dall’Italia verso altri Stati membri.

Il firmatario chiede innanzitutto l’abolizione delle attuali procedure di Dublino in quanto violerebbero i diritti dei richiedenti protezione internazionale di essere ricongiunti con i loro familiari e il principio di solidarietà tra Stati membri. A tale proposito, si osserva che nel 2016 la Commissione ha presentato, nel quadro del suo approccio volto a migliorare il sistema europeo comune di asilo, una proposta di revisione[2] del regolamento Dublino III[3]. Tale proposta estende la definizione di “familiare” ai fratelli e alle sorelle, nonché alle famiglie formate dopo aver lasciato il paese di origine, ma prima dell’arrivo nel territorio dello Stato membro, allo scopo di riflettere i recenti fenomeni migratori, come soggiorni più lunghi fuori dal paese di origine, ad esempio in campi profughi, prima di raggiungere l’UE. La proposta prevede inoltre un meccanismo di solidarietà automatico per aiutare gli Stati membri sottoposti a pressioni sproporzionate. A seguito della relazione del Parlamento europeo e delle discussioni su tale proposta in seno al Consiglio, la presidente della Commissione si è impegnata, nei suoi orientamenti politici per la nuova Commissione europea 2019-2024[4], a presentare un nuovo patto, che comprenda il rilancio della riforma di Dublino e prenda in considerazione i differenti aspetti in modo esaustivo. Detti orientamenti riconoscono la necessità di disporre di frontiere esterne forti e stabili, il che può essere conseguito solo fornendo un aiuto sufficiente agli Stati membri che si trovano ad affrontare la pressione maggiore a causa della loro collocazione geografica e solo se tutte le parti coinvolte contribuiscono e si aiutano reciprocamente.

Il firmatario chiede inoltre la sospensione di tutti i trasferimenti Dublino verso l’Italia. La Commissione desidera innanzitutto sottolineare che spetta alle autorità nazionali valutare, sotto il controllo dei rispettivi tribunali, se siano tenute ad applicare l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, in quanto sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro competente che comportano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni in Italia, in una decisione del 2 aprile 2013 (n. 27725/10), la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che le effettive carenze nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza non raggiungono il livello di carenze sistemiche che, da sole, possono giustificare la sospensione di tutti i trasferimenti sulla base dei diritti umani. In un’altra sentenza (n. 29217/12 — Tarakhel c. Svizzera), del 4 novembre 2014, la CEDU ha stabilito che il ritorno di una famiglia con figli in Italia costituirebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo se i richiedenti dovessero essere rimpatriati in Italia senza che le autorità svizzere abbiano prima ottenuto garanzie dalle autorità italiane sul fatto che la famiglia sarà mantenuta unita e presa in carico in modo adeguato all’età dei figli. In seguito a tale sentenza, gli Stati membri che trasferiscono le famiglie in Italia hanno l’obbligo di valutare in anticipo se, da parte delle autorità italiane, tali garanzie individuali sono necessarie ai fini del trasferimento dei richiedenti a norma del regolamento Dublino III. Inoltre, a norma del regolamento Dublino III, alcuni Stati membri non trasferiscono in Italia le famiglie con figli di età inferiore a tre anni. In un’ulteriore sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 febbraio 2015 (n. 51428/10 A.M.E. c. Paesi Bassi), la CEDU ha stabilito che l’attuale situazione dei richiedenti asilo in Italia non era in alcun modo paragonabile a quella esistente in Grecia al momento della pronuncia della decisione della Corte nella causa M.S.S. c. Belgio (n. 30696/09).

Conclusione

La Commissione è pienamente consapevole della necessità di dimostrare solidarietà agli Stati membri più esposti all’arrivo di migranti che richiedono successivamente protezione internazionale e, a tale proposito, si è impegnata a riformare il sistema europeo comune di asilo. Si invita il firmatario a seguire gli sviluppi in tale importante settore. Questi ultimi saranno presentati sotto forma di un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo.


[1] Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146) e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

[2] COM(2016) 270 final.

[3] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

[4] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf

Di Remo12

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