Il Servizio sanitario nazionale (SSN) ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie, in attuazione del diritto tutelato dall’art. 32 della Costituzione387. La tutela della salute rientra nell’ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente (Titolo V, art. 117, terzo comma, Cost.); spetta allo Stato (Titolo V, art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.)388 determinare i Livelli essenziali di assistenza389, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e vigilare sulla loro effettiva erogazione definendo l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento390, mentre, nell’ambito territoriale di competenza, spetta alle Regioni/Province autonome organizzare il servizio sanitario e garantire le prestazioni e i servizi inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)391, nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi392. La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato393 come, alla luce dell’attuale quadro ordinamentale, si delinei una “tutela multilivello” del diritto alla salute, in quanto “l’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due diversi livelli di governo: quello statale […] e quello regionale […]. La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze deicittadini coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi “necessari”, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economica”. Il consolidato orientamento del Giudice delle leggi, in materia di LEA394, colloca la spesa sanitaria nell’ambito delle spese costituzionalmente necessarie, le quali sono in grado di ridurre la discrezionalità del legislatore, in quanto “una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto [fondamentale] non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali […]. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (C.C. sent. n. 275/2016)395. A seguito della individuazione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale396, lo Stato concede alle Regioni anticipazioni delle somme dovute a titolo di accredito ordinario della quota indistinta397. In ambito regionale, la gestione sanitaria è rappresentata, per la parte preponderante, dai trasferimenti agli enti del Servizio sanitario regionale398 (che erogano concretamente i servizi sanitari alla collettività) e, per una quota minima, dalla spesa gestita direttamente dalla Regione. Sotto il profilo contabile, il d.lgs. n. 118/2011, all’art. 20, co. 1, prevede che “Nell’ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso”. Detta disposizione, deve essere esaminata in coordinato disposto con il co. 2 che, al garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, impone alle Regioni l’obbligo di accertare e impegnare nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate399. Le regole400 del c.d. “perimetro sanitario”401, la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. e), si pongono la prioritaria finalità di individuare l’area del bilancio regionale costituita dalle entrate destinate al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell’art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione402. Come chiarito dalla Corte costituzionale, l’art. 20 del d.lgs. n. 118/20211 costituisce “«parametro interposto di costituzionalità» – con riferimento alla competenza statale esclusiva sull’armonizzazione dei bilanci pubblici – diretto a garantire sia la «trasparenza sulle quantità e modalità di impiego di risorse destinate ai LEA», sia la loro erogazione nel tempo, «assicurando il necessario delicato bilanciamento tra tutela della salute (art. 32 Cost.) ed equilibrio finanziario (art. 81 e 119 Cost.)»”403. Come precisato dal Giudice delle leggi nella sent. n. 132/2021, nonché ribadito nella sent. n. 233/2022, “la separazione tra le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie è funzionale a scongiurare il rischio di destinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi»”. In questa prospettiva, la separazione contabile disposta dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 consente di garantire condizioni indefettibili nell’individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai Livelli essenziali di assistenza404.
delibera_13_2023_sezaut.pdf (corteconti.it)