Titolo VI Sanità Capo I
Misure per il potenziamento del sistema sanitario
ART. 42. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024, 4.000 milioni di euro per l’anno 2025 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, [CCNL e ACN], 43 [tariffa oraria medici], 44 [Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica] 45 (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali), 46 [Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa], 47 [Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati], 49 [Finanziamento per aggiornamento dei LEA], 51 [Ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale] e 67, commi 2 e 3 [Organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà].
ART. 43. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il 49 personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)
1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d’attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l’autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area sanità del 19 dicembre 2019, prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all’allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui al presente articolo.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall’articolo 42 [Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale].
5. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all’Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell’attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l’Organismo Paritetico regionale istituito a seguito dell’adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia al Comitato LEA da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
ART. 44. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica) 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell’8,6 per cento a decorrere dall’anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,7 per cento a decorrere dal medesimo anno. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
ART. 45. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali) 1. Allo scopo di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. 2. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato. 3. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute: a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00. 51 b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) – con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000,00 c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000,00; 4. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dei farmaci equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l’applicazione dei seguenti sconti: a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662; b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007; c) sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202; d) sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122. 5. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposto tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 7. Al fine di garantire l’uniformità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.
ART. 46. (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)
1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 52 avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall’articolo 43 [tariffa oraria medici] e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall’articolo 47 [Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati]. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2024.
ART. 47. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)
1. Al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026 , fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. ART. 48. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità) 1. All’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2023 e per l’anno 2024». 2. All’articolo 2, comma 67-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all’anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,50 per cento.» ART. 49. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA) 1. Per consentire l’aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall’articolo 42 [Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale].
ART. 50. (Contributo al servizio sanitario nazionale)
1. Sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione 53 al Servizio sanitario nazionale:
a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il Servizio sanitario nazionale;
b) i frontalieri di cui all’articolo 9, comma 1, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell’allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni;
c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b); 2. La Regione di residenza definisce la quota di compartecipazione familiare di cui al comma 1, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare al salario netto percepito in Svizzera. Il ricavato complessivo è utilizzato è destinato al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine in particola a beneficio del personale medico e infermieristico sotto forma di premio di frontiera in analogia con quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83. 3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e il trattamento economico mensile massimo del predetto premio di frontiera.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all’articolo 34, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.000 annui»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b)»;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i contributi per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui al comma 4 sono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Le risorse ivi affluite, al netto della somma massima di 113 milioni di euro annui, sono riassegnate annualmente in spesa alle regioni e province autonome con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 6. L’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «Art. 11. 54 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.» 7. All’articolo 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti: «9-ter. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell’articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»
ART. 51. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale)
1. Al fine di supportare ulteriormente l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento 55 dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
2. All’articolo 12, comma 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38 è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2024, l’importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui.»
3. Una quota delle risorse incrementali di cui all’articolo 42 [Rifinanziamento SSN], pari a 240 milioni di euro per l’anno 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.